La vendita di mascherine e di altri beni necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19, a partire dal 19 maggio 2020, sono esenti IVA. Quindi la vendita di tali prodotti deve avvenire senza l’applicazione dell’IVA, indicando sulla fattura che trattasi di operazione esente IVA.
N.B.: L’IVA pagata per l’acquisto di tali beni, fino al 18 maggio 2020, è ammessa in detrazione.
I beni interessati dalla novità sono individuati dall’art. 124 del Decreto Rilancio e sono molto numerosi. Si tratta, fra l’altro, dei seguenti beni:
- mascherine chirurgiche
- mascherine Ffp2 e Ffp3
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile
- visiere e occhiali protettivi
- tuta di protezione
- calzari e soprascarpe
- cuffia copricapo
- camici impermeabili
- termometri
- detergenti disinfettanti per mani
- dispenser a muro per disinfettanti
- soluzione idroalcolica in litri
- strumentazione per diagnostica per Covid-19
- tamponi per analisi cliniche
- provette sterili
- altri beni “medicali” necessari per far fronte alla cura di Covid-19 di uso tipicamente ospedaliero (es: ventilatori per terapia intensiva, ecc.).
N.B.: dall’1 gennaio 2021 per tali vendite si dovrà applicare l’aliquota IVA del 5%.
Tale novità ha riflessi sui documenti che l’imprenditore è tenuto ad emettere, infatti::
- sulla fattura elettronica deve essere evidenziato che trattasi di operazione esente IVA. Sulla fattura è opportuno fare riferimento all’art. 134 del D.L. 34/2020;
- sul documento commerciale deve essere presente un apposito tasto da utilizzare per la vendita di tali beni in regime di esenzione IVA. Per tale adattamento è necessario l’intervento di un tecnico.