Pubblicato il d.l. 18/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. ("Cura Italia").
In breve.
Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo ha approvato un nuovo decreto legge (d.l. 18/2020) per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Il Decreto comprende molte misure e dispone una spesa complessiva di oltre 25 miliardi di euro per fronteggiare la situazione.
In questa circolare sono esaminati i principali interventi del decreto nell'ambito del lavoro, a partire dalle novità in tema di cassa integrazione e di congedi per i genitori.
1. Fondi di solidarietà, Cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga (artt. 19-22).
L’intervento è finalizzato a rifinanziare ed estendere gli ammortizzatori sociali per gestire la situazione di emergenza. L’estensione dell’intervento pubblico di sostegno al reddito va letta anche alla luce del divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo previsto dall’art. 45 del decreto (v. punto 8).
In relazione alla Cassa integrazione guadagni ordinaria è stata introdotta una nuova e specifica causale (“emergenza Covid-19”) utilizzabile per le sospensioni o riduzioni di attività dal 23 febbraio 2020. Sono state previste procedure semplificate ed è stata estesa la platea dei potenziali beneficiari. La durata massima dell’intervento è di nove settimane. Il termine per la presentazione della domanda è stato fissato alla fine del quarto mese successivo al momento in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività.
L’assegno ordinario potrà essere riconosciuto, in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa, anche ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte ai Fondi di solidarietà (es. Fondo di Solidarietà del Trentino) e al FIS (fondo di integrazione salariale) che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
È stato infine previsto che le regioni e le province autonome possano introdurre in tutti i settori produttivi, previo accordo concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione in deroga a seguito della sospensione lavorativa per l'emergenza coronavirus. L’intervento potrà avere una durata massima di nove settimane. Ai lavoratori sarà riconosciuta la contribuzione figurativa.
Sono attese per i prossimi giorni le necessarie indicazioni operative, sia da parte di INPS che dei Fondi, che chiariranno le modalità di presentazione delle domande di attivazione degli ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, sarà invece necessario attendere l’intervento della Provincia Autonoma di Trento.
Servizi Imprese ha attivato il servizio per l’assistenza nella presentazione delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali. In attesa degli sviluppi attesi nelle prossime giornate, le aziende che intendono sospendere o ridurre l’attività possono per il momento anticipare la loro decisione alle organizzazioni sindacali competenti, inviando una PEC secondo le indicazioni fornite con la nostra circolare n. 13. Seguirà, nei tempi previsti dalle normative in vigore, l’iter di presentazione delle domande agli enti competenti.
2. Indennità una tantum a sostegno del reddito (artt. 27-30 e 38).
Cinque norme del decreto “Cura Italia” prevedono l’erogazione da parte di INPS di una indennità una tantum pari a 600,00 euro (imposto non assoggettato a tassazione) in favore di:
- Professionisti con partita iva e Co.co.co.
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
- Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, con reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili. Le procedure per la richiesta dovranno essere precisate da INPS con apposito intervento.
3. Congedo e indennità per genitori (art. 23).
Il D.l. introduce la possibilità di richiedere un congedo indennizzato, per un periodo massimo di 15 giorni, in favore dei lavoratori dipendenti e di quelli iscritti alla gestione separata INPS (es. co.co.co.) che siano genitori di bambini sino a 12 anni di età.
La disciplina introdotta può essere sintetizzata come segue:
- il nuovo congedo trova applicazione a partire dal 5 marzo u.s.
- possono essere concessi 15 giorni complessivi di congedo, da fruire in modo continuativo o frazionato
- il congedo spetta subordinatamente al fatto che l'altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito per chiusura o sospensione dell'attività
- può essere chiesto da entrambi i genitori lavoratori, ma nella misura massima complessiva di 15 giorni
- spetta fino ai 12 anni di età del bambino (salvo figli in condizioni di handicap, per i quali non è previsto limite di età)
- dà diritto ad un'indennità pari al 50% della retribuzione, a carico INPS
- spetta sia ai lavoratori dipendenti che agli iscritti alla gestione separata (es. co.co.co.) (nell’ultima versione del decreto sono stati compresi anche i lavoratori autonomi iscritti in casse previdenziali diverse da Inps, ma in tal caso la domanda andrà presentata alla cassa di appartenenza).
In alternativa al congedo indennizzato, il lavoratore può chiedere un bonus “baby sitting” da 600 euro, che l’INPS verserà tramite “libretto famiglia”.
Nei prossimi giorni, l’INPS dovrà fornire le informazioni specifiche per la presentazione della domanda. Per attivare concretamente l’istituto, si dovrà quindi attendere la pubblicazione del decreto e la successiva divulgazione delle indicazioni operative dell'Istituto).
Il decreto prevede inoltre la possibilità di congedo anche per genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni (sempre subordinatamente al fatto che l'altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito). In questo caso, però, non è prevista l'indennità e il periodo di astensione (che può coincidere con il periodo di sospensione delle attività scolastiche) non comporta maturazione di contribuzione figurativa.
Si ritiene che tale congedo, non necessitando di interventi o autorizzazioni da parte di INPS, sia già oggi utilizzabile.
4. Incremento dei permessi ex l. 104/92 (art. 24).
Per i mesi di marzo ed aprile 2020, i tre giorni di permesso mensile previsti dalla l. 104/92 per l’assistenza di persona con handicap in situazione di gravità sono elevati a dodici giorni complessivi.
A ciascun lavoratore che si trovi nella condizione prevista dalla legge spetteranno pertanto gli usuali tre giorni al mese, nonché ulteriori 12 giorni riferiti al bimestre marzo-aprile 2020.
5. Lavoro agile (art. 39).
Ferme le disposizioni già adottate nelle ultime settimane (con cui è stata estesa la possibilità di utilizzare il lavoro agile in tutto il territorio nazionale, fermo il solo obbligo di comunicazione mediante il portale ClicLavoro e di consegna al dipendente dell’informativa sulla sicurezza), è stato introdotto un diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile in favore dei lavoratori destinatari della l. 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in situazione di gravità (art. 3, comma 3, l. 104/92) dei lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare persone destinatarie della l. 104/92 in situazione di gravità.
Nelle due ipotesi sopra riportate, la richiesta di lavoro agile deve essere accolta, salvo il caso in cui la modalità di smart working risulti incompatibile con le caratteristiche della prestazione (es. magazzinieri, manutentori, infermieri, camerieri, cassieri, ecc.).
Viene inoltre introdotto un diritto di priorità nell'accoglimento delle istanze di lavoro agile in favore dei dipendenti "affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa". In questo caso, il passaggio allo smart working non costituisce un diritto assoluto del lavoratore, ma solo un'ipotesi di precedenza rispetto agli altri dipendenti che dovessero presentare analoga richiesta.
6. Assenze per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Trattamento INPS (art. 26).
Come previsto, il decreto ha disposto che i casi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva siano equiparati, ai fini del trattamento economico, alle assenze per malattia. È stato tuttavia precisato che tali periodi di assenza non sono validi ai fini del computo del comporto (cioè del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia protratta).
Viene invece equiparato ad un ricovero ospedaliero, sempre ai fini del trattamento INPS, l’ipotesi di lavoratore costretto ad astenersi dal lavoro a causa di una condizione di rischio legata alla sua specifica situazione di salute (es. soggetti immunodepressi, o a rischio per patologia oncologica o terapie salvavita). In presenza di certificazione medica rilasciata dai competenti organi medico legali, l’assenza dal lavoro sarà quindi considerata alla stregua di un ricovero.
7. Premio per i lavoratori dipendenti (art. 63).
Il decreto prevede la corresponsione di un premio in favore dei lavoratori dipendenti, pari ad euro 100,00, “da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro” nel mese di marzo.
Il premio non è assoggettato a imposizione fiscale e spetta ai soli dipendenti che abbiano un reddito complessivo annuo non superiore a quarantamila euro. L’importo è anticipato dal datore di lavoro, che lo recupera successivamente tramite compensazione fiscale.
8. Limitazioni ai licenziamenti (artt. 46 e 47).
A far data dal 23 febbraio sono sospese le procedure di licenziamento collettivo in corso ed è precluso l’avvio di nuove procedure per un periodo di sessanta giorni.
Per il medesimo periodo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, inoltre, i datori di lavoro non potranno licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo. La norma tende ad evitare la temuta ondata di licenziamenti, per scongiurare i quali il Governo ha deciso di rafforzare ed estendere il sistema degli ammortizzatori sociali.
Infine, è stato precisato che l’assenza dal lavoro del genitore di un soggetto disabile non potrà considerarsi giusta causa di licenziamento qualora previamente comunicata e se motivata dall’impossibilità di accudire il disabile a seguito della chiusura dei centri socio-assistenziali-occupazionali ai quali era affidato. L’assenza dal lavoro non dovrà essere retribuita, ma di fatto non potrà comportare conseguenze sul piano disciplinare.
9. Infezione da Covid 19 in occasione di lavoro. Denuncia di infortunio (art. 42).
Viene stabilito che l’eventuale infezione da Covid 19 “in occasione di lavoro” deve essere trattata secondo le norme che disciplinano gli infortuni. Il medico dovrà pertanto redigere il certificato di infortunio ed inviarlo telematicamente all’INAIL, che si farà quindi carico delle prestazioni necessarie.
10. Mascherine come dispositivo di protezione individuale (art. 16).
In continuità con quanto stabilito dalle parti sociali nel “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (firmato lo scorso 14 marzo), il decreto stabilisce che le mascherine protettive debbano essere considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro in tutte le ipotesi in cui non possa essere garantita nell’attività lavorativa una distanza interpersonale minima di un metro.
11. Proroga dei termini per le domande di disoccupazione (artt. 31 e 33).
Il termine per la domanda di disoccupazione agricola in competenza 2019 è stato spostato al 1.6.2020.
I termini per la presentazione delle domande di NASPI e DISCOLL sono stati estesi, per tutta la durata dell’emergenza, a 128 giorni (il termine ordinario è di 68 giorni).
12. Sospensione di termini decadenziali riferiti a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative (art. 34).
Tutti i termini decadenziali per prestazioni erogabili da INPS e INAIL sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1 giugno 2020.
13. Sospensione dei versamenti relativi a premi Inail e a contributi previdenziali e assistenziali (artt. 60, 61 e 62).
La sospensione è prevista per tre tipologie di datori di lavoro.
- Datori di lavoro domestico: sono sospesi i versamenti per i contributi in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio compresi;
- Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che nell’esercizio 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro: sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;
- Soggetti economici operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria [i]: fino al 30 aprile 2020 restano sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
I versamenti potranno avvenire in un’unica soluzione alla data del 31 maggio 2020, oppure potranno essere dilazionati in cinque rate a partire dalla stessa data.
Per tutti gli altri soggetti, il decreto ha disposto unicamente la proroga al 20.3.2020 dei termini di versamento in scadenza il 16.3.2020, “inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria”.
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[i] Oltre alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (già considerati nel d.l. 2.3.2020), la previsione è oggi estesa ai seguenti soggetti:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,
- ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.