In data 3 luglio 2020 il Consiglio provinciale ha approvato la legge n. 4/2020 “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali”, con entrata in vigore dal giorno 04 luglio 2020.

La Giunta Provinciale ha adottato la delibera n 891, con la quale vengono individuati i comuni ad elevata intensità turistica.

La legge n. 4/2020 stabilisce che gli esercizi di vendita al dettaglio debbono osservare, di norma, l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, fatto salvo per quegli esercizi che svolgono l’attività nei comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica o per quelli rientranti espressamente nelle tipologie di esercizi commerciali o di attività esonerate dall’obbligo di chiusura, più precisamente:

  • ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.P. 4/2020, sono esonerati dall’obbligo di chiusura gli esercizi di vendita al dettaglio che svolgono l’attività negli 81 comuni individuati ad elevata intensità turistica (allegato 1 della delibera n. 891) nonché nei 4 comuni ad attrattività commerciale/turistica (allegato 2 della delibera n. 891);
  • sono altresì esonerati dall’obbligo di chiusura i soggetti e le attività indicate dagli articoli 2  e 27, comma secondo della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 tra i quali rientrano: farmacie; rivendite di generi di monopolio o di riviste e giornali; produttori agricoli che vendono i prodotti ottenuti dalla coltivazione delle proprie aziende agricole; artigiani e industriali che vendono nei locali di produzione o ad essi adiacenti i beni di propria produzione; attività di cessione di prodotti cosmetici e curativi esercitate all'interno di centri termali accreditati; gelaterie, rosticcerie, pasticcerie - negozi “multiservizi” (art. 61 LP 17/2010); esercizi specializzati nella vendita di bevande o pane e latte o generi di gastronomia di produzione locale; mobili; fiori, piante e articoli da giardinaggio, autoveicoli, cicli e motocicli; libri; dischi e supporti audio video in formato digitale; opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe; cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale - attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica;
  • da ultimo sono esonerati dall’obbligo di chiusura ai sensi dell’art. 1, comma 5, L.P. 4/2020 gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali; gli impianti di distribuzione automatica di carburante;

La violazione dell’obbligo di chiusura é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro e contestualmente con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sette giorni; in caso di recidiva la sanzione accessoria é raddoppiata.

 

In allegato:

- Legge n. 4 del 03/07/2020

- delibera n. 891

- deroghe

- attività esonerate.