Gli ammortizzatori sociali nel decreto “Cura Italia”

Il decreto legge 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha rifinanziato il sistema degli ammortizzatori sociali ed ha esteso la possibilità di ricorrere a vari interventi di sostegno al reddito.

 

La novità principale è la semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali: a fronte dell’istituzione di una nuova specifica causale (“emergenza Covid 19”), in particolare, è stato eliminato l’obbligo di predisporre relazioni tecniche o di produrre documentazione probatoria in relazione alle cause che hanno condotto alla riduzione o alla sospensione dell’attività. Sono stati inoltre eliminati una serie di limiti all’utilizzo, considerati non compatibili con l’attuale situazione di emergenza.

 

Per aver diritto agli ammortizzatori sociali, i dipendenti non hanno bisogno di dimostrare una particolare anzianità di servizio, ma devono risultare assunti alla data del 17 marzo 2020 (attenzione: nelle versioni precedenti di questo articolo era indicata la data del 23 febbraio 2020, come previsto dal d.l. 18/2020; la data è stata poi modificata dal d.l. 23/2020 e spostata al 17 marzo).

 

Tutti gli interventi con causale “Covid 19” hanno una durata massima di nove settimane.

 

Quali aziende possono accedere agli ammortizzatori sociali per i dipendenti?

Gli interventi previsti dalla legge dovrebbero coprire tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei domestici. La maggior parte delle aziende formulerà domanda per accedere:

  • Alla Cassa integrazione ordinaria, prevista per imprese industriali, estrattive, edili, cooperative di produzione lavoro, cooperative di trasformazione dei prodotti alimentari ed altri soggetti individuati dalla legge.
  • Ai Fondi di solidarietà bilaterali, ed in particolare al Fondo di Solidarietà del Trentino (per imprese dei settori commercio, turismo, servizi, studi professionali, impianti a fune, con sede legale in Trentino o che occupano nelle unità operative trentine almeno il 75% dei lavoratori), e al Fondo di solidarietà del settore dell'artigianato (per le imprese artigiane)
  • Al Fondo di Integrazione salariale, previsto per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione, né appartengono ai settori in cui è stato istituito un fondo di solidarietà bilaterale.
  • Alla Cassa integrazione in deroga, da istituirsi a cura delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di estendere gli ammortizzatori alle imprese non coperte da altre forme di intervento.

Che prestazioni garantiscono gli ammortizzatori sociali? 

Pur con regole diverse in base all'ammortizzatore applicabile, tutti gli interventi garantiscono al dipendente:

  • Un trattamento di integrazione salariale
  • la copertura contributiva per il periodo di sospensione o riduzione dell’attività.

Le procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali per Covid 19 seguono le regole ordinarie o sono previste eccezioni in ragione dell'emergenza in corso?

Sono previste una serie di deroghe. Tra le principali segnaliamo:

  • il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa (decorrente dal 23 marzo per le sospensioni iniziate nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 23 marzo; decorrente dalla data di inizio della sospensione/riduzione negli altri casi);
  • il periodo di sospensione non sarà considerato nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs. n. 148/2015;
  • il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
  • per i lavoratori interessati dall'evento non viene valutata l’anzianità lavorativa (devono solo risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 17 marzo 2020);
  • non deve essere compilata la relazione tecnica prevista dal D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
  • non è dovuto il contributo addizionale.

Il datore di lavoro deve anticipare le somme?

Di regola sì, salva una documentata situazione di difficoltà finanziaria dell’azienda.

Attesa la particolarità della situazione, tuttavia, il decreto ha previsto la possibilità di erogazione diretta da parte di INPS a prescindere dalla dimostrazione della difficoltà finanziaria.

Per la Cassa in deroga è prevista solo la modalità di pagamento diretto.

Per FSBA non è previsto anticipo da parte del datore di lavoro: il Fondo bonificherà all'azienda il totale delle spettanze per mese, e il datore di lavoro verserà ai dipendenti il dovuto con la prima busta paga utile.

I lavoratori devono aver fruito delle ferie pregresse?

Con la circolare 47 del 28.3.2020, l'INPS ha evidenziato che "l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. [...] Per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo." 

Si precisa che anche la Provincia di Trento ha chiarito che, attesa la particolare situazione di emergenza oggettivamente non prevedibile, alle aziende non sarà richiesto di certificare il previo utilizzo degli "strumenti ordinari di flessibilità" (tra cui figurano le ferie pregresse).

A seguito della circolare dell'Inps 47/2020, anche il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato ha modificato le originarie indicazioni, precisando che "la richiesta dell’ammortizzatore potrà essere presentata senza effettuare alcuna verifica preventiva sui residui ferie dei lavoratori in forza."

Ad oggi, pertanto, il preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità aziendale (ferie, permessi, rol) maturati alla data del 31/12/2019 non costituisce più condizione necessaria per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dal d.l. 18/2020.  

Cosa devo fare per accedere agli interventi di cassa integrazione o fondi di solidarietà? Come si fa la domanda?

Le aziende clienti di Servizi Imprese possono avvalersi del servizio di assistenza istituito per gestire la situazione di emergenza conseguente all’epidemia di Covid 19.

E’ sufficiente seguire le indicazioni che seguono:

1. Inviare alle organizzazioni sindacali territoriali la comunicazione di sospensione o riduzione dell’attività.

Il testo della PEC può essere il seguente (ricordarsi di inserire il numero di lavoratori interessati nel penultimo paragrafo). 

Gli indirizzi PEC dei sindacati della Provincia di Trento, divisi per settore, sono scaricabili da qui. Si ricorda che la PEC va inviata a tutti e tre i sindacati (CGIL, CISL e UIL)

“Oggetto: comunicazione ex art. 19, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Con la presente Vi informiamo che a causa della situazione epidemiologica in corso siamo costretti ad attuare una riduzione dell'attività, a fronte della quale sarà richiesta l'attivazione degli ammortizzatori sociali previsti dal d.l. 18/2020 dal [inserire data] sino al [massimo 31 agosto 2020], per un utilizzo complessivo massimo pari a nove settimane.

Allo stato si prevede una sospensione a zero ore per tutto il personale dipendente, o comunque una riduzione dell'orario, per un numero massimo di lavoratori interessati pari a [numero lavoratori].

La domanda verrà presentata entro termini previsti dalla legge.

Distinti saluti”.

 

Solo per le aziende artigiane che accedono al Fondo di Solidarità Bilaterale dell'Artigianato:

inviare a emergenza.lavoro@servizimprese.tn.it una e-mail contenente:

a) i nomi dei lavoratori interessati

b) il codice IBAN di tutti i lavoratori interessati

c) l'indirizzo email di tutti i lavoratori interessati

d) la data di inizio e di fine della sospensione (massimo 20 settimane)

c) i recapiti del referente aziendale (telefono, fax, e-mail)

d) il codice IBAN dell'azienda

e) l'indirizzo pec dell'azienda

f) una copia del documento di identità del legale rappresentante

g) compilare l'autodichiarazione per la gestione dei rapporti con FSBA  scaricabile qui.

Seguirà l'invio da parte nostra dell'accordo sindacale da restituire firmato dal legale rappresentante.

 

2. Avvisare i dipendenti della sospensione dell’attività

Si fornisce di seguito un esempio di comunicazione, che può essere inviata anche via messaggio o email:

“Con la presente Le comunichiamo che, a causa dell’emergenza Coronavirus in corso, siamo costretti ad attuare una riduzione dell’attività, cui consegue la sospensione della Sua prestazione lavorativa.

Al riguardo Le confermiamo che sarà inoltrata agli organi competenti apposita richiesta di attivazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge al fine di garantirLe le prestazioni di integrazione salariale.

Sarà nostra cura comunicarLe la ripresa dell’attività lavorativa o l’eventuale prosecuzione della sospensione.

Le ricordiamo inoltre che durante tale periodo sarà comunque facoltà dell’azienda richiamarLa al lavoro, in caso di ripresa, anche solo parziale o provvisoria, dell’attività lavorativa.

Cordiali saluti”

 

3. Inviare via e-mail, all’indirizzo emergenza.lavoro@servizimprese.tn.it

a) il modello di adesione al servizio, scaricabile cliccando qui.

b) le ricevute di consegna delle pec inviate ai sindacati.

c) un elenco delle email e dei numeri di telefono dei dipendenti interessati.

d) nel caso in cui si richieda il pagamento diretto da parte di INPS, i codici IBAN dei conti correnti dei singoli dipendenti interessati alla sospensione.

e) un contatto telefonico utilizzabile da parte dei nostri funzionari in caso di necessità di informazioni ulteriori.

Ricevuta la documentazione sopra elencata, Servizi Imprese s.r.l.  provvederà a presentare la richiesta all’INPS o al fondo di solidarietà competente. 

Le aziende artigiane che accedono al Fondo di Solidarità Bilaterale dell'Artigianato non devono mandare le ricevute di consegna delle PEC (punto b).