Circolare N.F. n°7 del 29/05/2020

 

Al fine di consentire la ripartenza dell’Italia, il c.d. Decreto Rilancio, da pochi giorni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede numerosi interventi di natura fiscale. Tali interventi si possono, in linea di principio, classificare in tre tipologie:introduzione di crediti d’imposta, rinvio dei termini di alcuni versamenti fiscali, previsione di bonus fiscali.

 

Non obbligo di versamento dell’IRAP a giugno/luglio 2020

Le imprese e i professionisti con ammontare di ricavi ovvero compensi 2019, non superiori a 250 milioni di euro non sono tenuti al versamento:

  • del saldo IRAP dovuto per il 2019;
  • della prima rata dell’acconto IRAP dovuto per il 2020.

 

Ulteriore proroga dei versamenti di tributi e contributi

Il Decreto Rilancio prevede un’ulteriore proroga al 16 settembre 2020 di tutti i termini di versamento di tributi, ritenute e contributi sospesi per i precedenti effetti del Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità. Il versamento di tali tributi può avvenire in unica rata ovvero in quattro rate mensili di pari importo.

 

Erogazione bonus di 600 euro mese di aprile 2020

A favore dei soggetti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 individuati dagli articoli 27 e 28 (artigiani e commercianti) del decreto legge Decreto Liquidità, è previsto che la somma di 600 euro spetti anche per il mese di aprile 2020. L’erogazione, che è già inziata, è automatica e non necessita di alcuna istanza da presentare all'INPS.

 

Professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS -mese di maggio 2020

A favore di professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, che:

- non siano titolari di pensione

- non siano iscritti ad altre forme previdenziali

- abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019

è riconosciuta, per il mese di maggio 2020, un’indennità pari a 1.000 euro. A tal fine deve essere presentata un’apposita domanda all’INPS.

 

Aliquota IVA vendita mascherine ed altri D.P.I.

Le vendite di mascherine e di altri beni necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19, a partire dal 19 maggio 2020, sono da considerarsi esenti IVA. Per effetto di tale novità sulla fattura o sul documento commerciale non deve essere applicata l'IVA.

I beni interessati dalla novità sono individuati dall’art. 124 del Decreto Rilancio e sono molto numerosi. Si tratta, fra l’altro dei seguenti beni: mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, termometri, detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili.

 

Registratore telematico:

per la vendita di tali prodotti è necessario adattare il registratore telematico prevedendo un apposito tasto per indicare che trattasi di operazione esente IVA.  In assenza di chiarimenti ufficiali, si consiglia di indicare sul documento commerciale il codice IVA (N4). Per effettuare tale operazione è necessario contattare il tecnico abilitato.

N.B.: dall’1 gennaio 2021 per tali vendite si dovrà applicare l’aliquota IVA del 5%

 

Maggiore tempo per installare misuratori telematici

I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto IVA (es: commercianti al minuto, pubblici esercizi, quali bar e ristoranti, ecc.) con un volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro, avrebbero dovuto installare il registratore telematico (RT) entro il prossimo 30 giugno 2020. Tale termine è stato prorogato al 1° gennaio 2021.  I soggetti sopra citati fino all’1 gennaio 2021 potranno:

  • inviare i corrispettivi telematicamente all’Agenzia delle entrate con cadenza mensile (anche avvalendosi di un intermediario abilitato);
  • continuare a certificare l’operazione mediante il rilascio dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale.

 

Lotteria degli scontrini

Per effetto della proroga sopra citata è stato prorogato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, l'avvio della lotteria degli scontrini.

 

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Alle persone fisiche è concessa la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti alla data del 1° luglio 2020.

L’imposta sostitutiva da versare, per ottenere la rivalutazione, è pari all’11%. Detta imposta deve essere versata entro il 30 settembre 2020 in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo.

Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 3%. Per procedere alla rivalutazione, la redazione ed il giuramento della perizia di stima del terreno o della partecipazione da parte di professionisti abilitati deve avvenire entro il 30 settembre 2020.

In pratica, le persone fisiche, possono rivalutare i terreni, sia agricoli che edificabili e le partecipazioni in società non quotate, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito a tali beni.

N.B.: i terreni e le partecipazioni devono essere possedute a titolo privato.