Il decreto legge Cura Italia, come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa, riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo 2020. Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus”, a questo decreto ne seguirà un altro nel mese di aprile.
1) PROROGA TERMINI DEI VERSAMENTI “IVA” SCADUTI IL 16 MARZO 2020
A) PROROGA “PER TIPOLOGIA DI IMPRESE”
Il decreto legge prevede una proroga dei versamenti IVA, scaduti il 16 marzo 2020, per le seguenti categorie di imprese (senza limiti dimensionali).
- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge 323/2000 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
- ONLUS di cui all’art. 10 del d.lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, Associazione di promozione sociale iscritte negli appositi registri che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017.
Per tali soggetti la sospensione si applica ai versamenti dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
Ripresa versamenti: i versamenti IVA sopra indicati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (qualora venga decisa la massima rateizzazione l’ultima rata scadrà il 30 settembre 2020).
B) PROROGA PER CONTRIBUENTI MINORI
Per le imprese e professionisti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, diversi da quelli sopra individuati, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi all’IVA (annuale e mensile).
Ripresa versamenti: i versamenti IVA sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (qualora venga decisa la massima rateizzazione l’ultima rata scadrà il 30 settembre 2020).
C) PROROGA “ GENERALIZZATA”
Per i soggetti che non possono avvalersi della proroga al 31 maggio 2020, i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo 2020, possono essere effettuati entro venerdì 20 marzo 2020.
2) SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
Sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:
- diversi dai versamenti;
- diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti sospesi (es: presentazione dichiarazione annuale IVA) devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
3) NEGOZI E BOTTEGHE IN AFFITTO - CREDITO D'IMPOSTA
E’ previsto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in immobili detenuti in locazione rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
N.B.: per valutarne la spettanza è quindi necessario verificare preliminarmente la categoria catastale dell’immobile detenuto in locazione.
E’ di fondamentale importanza, però, verificare l’attività esercitata, in quanto il credito d’imposta non spetta alle attività indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (quindi alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).
Esempio: un ristorante ovvero un bar che esercitano la propria attività in un locale C/1 detenuto in locazione possono usufruire del credito d’imposta, in quanto attività sospesa dal richiamato decreto. Un supermercato non potrà fruire del credito d’imposta in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione.
Altre ipotesi di non spettanza: il credito d’imposta non spetta anche:
- ai professionisti:
- alle imprese che esercitano l’attività in un immobile rientrante nella categoria catastale C/1, detenuto in base a contratto di comodato ovvero in proprietà;
- alle imprese che esercitano l’attività in un immobile in locazione, ma di categoria catastale diversa da C/1(es: immobile categoria catastale C/3 “Laboratori per arti e mestieri”).
N.B.: siamo in attesa dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate per capire il momento da cui è possibile utilizzare il credito in compensazione.
Resta fermo che, al momento in cui si scrive, manca il codice tributo che dovrà essere utilizzato per la compensazione nel modello F24.
Si precisa infine che la norma parla di “canone di locazione relativo al mese di marzo”, non menzionando in alcun modo il “pagamento” del suddetto canone. Il tema è assai delicato e sul punto si deve attendere cosa preciserà l’Agenzia delle entrate.
4) SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - CREDITO D'IMPOSTA
Per il periodo d’imposta 2020, è previsto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro spettante ad imprese e professionisti. Tale credito d’imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Per il riconoscimento di tale credito d’imposta sono stati stanziati 50 milioni di euro. Si deve attendere un apposito decreto che darà attuazione al bonus fiscale.
N.B.: Per la definizione delle disposizioni di attuazione del credito d’imposta, è necessario un apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
5) DONAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI
Vengono promosse le erogazioni liberali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal senso è riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
6) DONAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE
Si applica l’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
7) PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM
È riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall’Inps, previa domanda.
Professionisti iscritte a cassa previdenziali: in base all’attuale formulazione della norma, non possono beneficiare di tale agevolazione i professionisti iscritti a casse previdenziali (es: ingegneri, geometri, avvocati, architetti, ecc). Il Ministro Gualtieri in conferenza stampa ha annunciato la possibile estensione a tali soggetti anche grazie alla partecipazione delle casse previdenziali.
N.B.: alla data attuale non si conoscono tempistiche e modalità di presentazione della domanda. Siamo in attesa che l’INPS, con propria circolare, provveda a definirle. Non appena ne saremo a conoscenza ne daremo immediata notizia.
8) LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI “AGO” (ARTIGIANI E COMMERCIANTI)
A favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, fra i quali rientrano anche gli artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda all’ente.
N.B.: alla data attuale non si conoscono tempistiche e modalità di presentazione della domanda. Siamo in attesa che l’INPS, con propria circolare, provveda a definirle. Non appena ne saremo a conoscenza ne daremo immediata notizia.
9) SOCIETA’ DI CAPITALI - PROROGA TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO
Considerate le particolari situazioni sanitarie è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.