Al fine di consentire la ripartenza dell’Italia, il c.d. Decreto rilancio prevede numerosi interventi di natura fiscale. Tali interventi si possono, in linea di principio, classificare sotto forma di due tipologie:

  •  crediti d’imposta: per favorire la liquidità dell’impresa;
  • rinvio dei termini di versamento ed di alcuni adempimenti fiscali: per limitare gli adempimenti delle imprese e favorire che la liquidità rimanga all’interno dell’impresa.

1) Non obbligo di versamento dell’IRAP a giugno/luglio 2020

Il decreto prevede che le imprese ed i professionisti con un ammontare di ricavi/compensi 2019 non superiori a € 250.000.000  non sono tenute al versamento:

  • del saldo Irap dovuto per il 2019;
  • della prima rata, pari al 40% dell’acconto Irap dovuto per il 2020.

2) Credito d’imposta pubblicità

Per il 2020 è previsto l'innalzamento dal 30 al 50% dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50.

 

N.B.: si ricorda che tale credito d’imposta è già stato oggetto d’integrazione da parte del decreto Cura Italia.

 

3) Credito d’imposta vacanze

Al fine di incentivare il turismo italiano, per il periodo d’imposta 2020, è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40 mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive.

 In particolare:

  • il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;
  • Il credito è fruibile nella misura del 80 % in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20% in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;
  • lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Per beneficiare del credito d’imposta sono richieste numerose condizioni fra le quali si ricorda:

  • le spese deve essere sostenute in unica soluzione presso un’impresa turistico ricettiva;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o da un documento commerciale dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Si evidenzia che è necessario attendere un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in commento.

 

5) Contributo a fondo perduto

Alle imprese ed ai professionisti titolari di partita Iva con ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di riduzione del fatturato.

N.B.: non possono usufruire del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.

Misura del contributo: il contributo  spetta nella seguente misura.

IMPORTO dei RICAVI/COMPENSI

MISURA del CONTRIBUTO

 (calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019)

Non superiore a 400mila euro  20 %

Non superiore a 1 milione di euro  15 %

Non superiore a 5 milioni di euro 10 %

L’ammontare dell'indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, si dovrà presentare, esclusivamente in via telematica, un'apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

3) Credito d’imposta sanificazione – professionisti ed non commerciali

Per fare fronte alle spese di sanificazione ai professionisti  ed agli enti non commerciali  è riconosciuto un credito d'imposta del 60% (fino all'importo massimo di 60 mila euro), sulle spese  sostenute entro il 31 dicembre 2020  a titolo di:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore.

Tale credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Per avere la concreta attuazione del bonus fiscale si deve attendere la pubblicazione di un apposito decreto.

 

 

6) Maggiore tempo per istallare i misuratori telematici

I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto IVA (es: commercianti al minuto, pubblici esercizi, quali bar e ristoranti, ecc.) con un volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro, avrebbero dovuto istallare il registratore telematico (RT) entro il prossimo 30 giugno 2020.

A causa delle note difficoltà di spostamento nel territorio generate dall’emergenza sanitaria, il termine del 30 giugno 2020 è stato prorogato al 1° gennaio 2021. Ne consegue che i soggetti interessati fino alla citata data del  1° gennaio 2021, potranno:

  • inviare i corrispettivi telematicamente all’Agenzia delle entrate con cadenza mensile;
  • continuare a certificare l’operazione mediante il rilascio dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale.

 

7) Lotteria degli scontrini

In modo coerente con la proroga dell’installazione del registratore telematico, slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 anche l'avvio della lotteria degli scontrini prevista dalla legge di  Stabilità 2017.

Si ricorda che l’attuazione di tale lotteria degli scontrini, che consente ai contribuenti che vi  partecipano di vincere dei premi ad estrazione, presuppone l’installazione di registratori telematici in grado di recepire il codice lotteria e di inviare i dati all’Agenzia delle entrate.

 

8) Misuratori fiscali

Fino al 31 maggio 2020 sono sospesi gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali di cui al D.M. 22 marzo 1983.