Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”

Principali novità fiscali

 

Il decreto legge Cura Italia, come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa, riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo 2020. Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus”, a questo decreto ne seguirà un altro nel mese di aprile.

1) PROROGA TERMINI DEI VERSAMENTI “IVA” SCADUTI IL 16 MARZO 2020

A) PROROGA “PER TIPOLOGIA DI IMPRESE”

Il decreto legge prevede una proroga dei versamenti IVA, scaduti il 16 marzo 2020, per le seguenti categorie d’imprese (senza limiti dimensionali).

  • imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; 
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi  di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla Legge  323/2000 e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
  • ONLUS di cui all’art. 10 del d.lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, Associazione di promozione sociale iscritte negli appositi registri che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017.

 

Per tali soggetti la sospensione si applica ai versamenti dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Ripresa versamenti: i versamenti IVA sopra indicati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;

oppure

  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (qualora venga decisa la massima rateizzazione l’ultima rata scadrà il 30 settembre 2020).

 

B) PROROGA PER CONTRIBUENTI MINORI

Per le imprese e professionisti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, diversi da quelli sopra individuati, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi all’IVA (annuale e mensile).

Ripresa versamenti: i versamenti IVA sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;

oppure

  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (qualora venga decisa la massima rateizzazione l’ultima rata scadrà il 30 settembre 2020).

 

C) PROROGA “ GENERALIZZATA”

Per i soggetti che non possono avvalersi della proroga al 31 maggio 2020, i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo 2020, possono essere effettuati entro venerdì 20 marzo 2020.

 

2) SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

  • diversi dai versamenti;
  • diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti sospesi (es: presentazione dichiarazione annuale IVA) devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

 

3) NEGOZI E BOTTEGHE IN AFFITTO - CREDITO D'IMPOSTA

E’ previsto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in immobili detenuti in locazione rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

N.B.: per valutarne la spettanza è quindi necessario verificare preliminarmente la categoria catastale dell’immobile detenuto in locazione.

E’ di fondamentale importanza, però, verificare l’attività esercitata, in quanto il credito d’imposta non spetta alle attività indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (quindi alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie, edicole, e punti vendita di generi alimentari di prima necessità). 

Esempio: un ristorante ovvero un bar che esercitano la propria attività in un locale C/1 detenuto in locazione possono usufruire del credito d’imposta, in quanto attività sospesa dal richiamato decreto. Un supermercato non potrà fruire del credito d’imposta in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione.

Altre ipotesi di non spettanza: il credito d’imposta non spetta anche:

  • ai professionisti:
  • alle imprese che esercitano l’attività in un immobile rientrante nella categoria  catastale C/1,  detenuto in base a contratto di  comodato ovvero in proprietà;
  • alle imprese che esercitano l’attività in un immobile in locazione, ma di categoria catastale diversa da C/1(es:  immobile categoria catastale C/3 “Laboratori per arti e mestieri”).

Si  precisa infine che la norma parla di “canone di locazione relativo al mese di marzo”, non menzionando in alcun modo il “pagamento” del suddetto canone. Il tema è assai delicato e sul punto si deve attendere cosa preciserà l’Agenzia delle entrate.

Codice tributo: l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 6914 da utilizzare per effettuare la compensazione. Tale codice è utilizzabile a partire dal 25 marzo 2020.

 

4) SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - CREDITO D'IMPOSTA

Per il periodo d’imposta 2020, è previsto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro spettante ad imprese e professionisti. Tale credito d’imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Per il riconoscimento di tale credito d’imposta sono stati stanziati 50 milioni di euro. Per la definizione delle disposizioni di attuazione è necessaria la pubblicazione di un apposito decreto ministeriale.

N.B.: al fine di beneficiare del bonus si consiglia di conservare la documentazione di supporto e di effettuare il pagamento con modalità tracciate.

 

5) DONAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI

Vengono promosse le erogazioni liberali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal senso è riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

N.B.: in attesa di chiarimenti ufficiali si consiglia di effettuare la donazione  in danaro con modalità tracciate, facendo riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed indicando il soggetto beneficiario delle somme.

 

6) DONAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE

Si applica l’art. 27della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

N.B.: in attesa di chiarimenti ufficiali si consiglia di effettuare la donazione  in danaro con modalità tracciate facendo riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed indicando il soggetto beneficiario delle somme.

 

7) PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM

È riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall’Inps, previa domanda.

Professionisti iscritte a cassa previdenziali: in base all’attuale formulazione della norma, non possono beneficiare di tale agevolazione i professionisti iscritti a casse previdenziali (es: ingegneri, geometri, avvocati, architetti, ecc).  Il Ministro Gualtieri  in conferenza stampa ha annunciato la possibile estensione a tali soggetti anche grazie alla partecipazione delle casse previdenziali. 

N.B.:  alla data attuale non si conoscono tempistiche e modalità di presentazione della domanda. Siamo in attesa che l’INPS, con propria circolare, provveda a definirle. Non appena ne saremo a conoscenza ne daremo immediata notizia.

8) LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI “AGO” (ARTIGIANI E COMMERCIANTI)

A favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, fra i quali rientrano anche gli artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda all’ente.

Al riguardo si precisa che:

  • le diverse indennità di 600 euro non sono fra di loro cumulabili;
  • l’indennità non viene riconosciuta ai soggetti già pensionati od iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • l’indennità non viene riconosciuta ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

N.B.:  alla data attuale non si conoscono tempistiche e modalità di presentazione della domanda. Siamo in attesa che l’INPS, con propria circolare, provveda a definirle. Non appena ne saremo a conoscenza ne daremo immediata notizia.

 

9)  BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI

E’ previsto un regime straordinario per il credito imposta in investimenti pubblicitari per il solo 2020. Il credito d’imposta in investimenti per pubblicitari è pari al 30% delle spese sostenute per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per ottenere tale bonus deve essere presentata un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle entrate. Tale domanda deve essere presentata nel periodo: 1 settembre - 30 settembre 2020.

 

10) BONUS EDICOLE

L’intervento legislativo dispone un ampliamento degli ambiti soggettivo e oggettivo del credito d’imposta spettante alle edicole. Le novità sono le seguenti:

  • è esteso alle imprese di distribuzione della stampa, che riforniscono giornali, quotidiani e/o periodici a rivendite localizzate nei comuni con meno di 5.000 abitanti  e nei  comuni con solo punto vendita;
  • il credito d’imposta è parametrato anche alle spese di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad internet nonchè per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
  • è previsto un incremento a 4.000 euro (rispetto ai 2.000 euro originari) dell’importo massimo di credito spettante.

 

11) FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Ai sensi dell’art. 44 del decreto "Cura Italia", a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che a causa dell'epidemia di Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Per costoro sarà istituito un “Fondo per il reddito di ultima istanza”.  Le modalità di istituzione del fondo dovranno essere definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020. Tale fondo potrà riconoscere indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020, secondo disposizioni attuative da emanarsi.

12)  SOCIETA’ DI CAPITALI - PROROGA TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO

Considerate le particolari situazioni sanitarie è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.