In breve.
Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. 18/2020 abbiamo dato una prima informazione sulle novità in tema di lavoro (https://www.servizimprese.tn.it/decretocuraitalialavoro).
L’INPS ha successivamente dettato alcune regole per l’accesso alle prestazioni previste dal d.l. 18/2020, ed in data 25 marzo ha pubblicato la circolare 45/2020 fornendo ulteriori indicazioni operative, di cui di seguito forniamo una sintesi.
Le informazioni qui esposte sono aggiornate al 26 marzo. La versione più aggiornata è disponibile online all’indirizzo www.servizimprese.tn.it/aggiornamentodecretolavoro
Congedo e indennità per genitori (art. 23).
Il D.l. 18/2020 introduce la possibilità di richiedere un congedo indennizzato, per un periodo massimo di 15 giorni, in favore dei lavoratori dipendenti e di quelli iscritti alla gestione separata INPS (es. co.co.co.) che siano genitori di bambini sino a 12 anni di età.
La disciplina introdotta può essere sintetizzata come segue:
- il nuovo congedo trova applicazione a partire dal 5 marzo u.s. e per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole
- possono essere concessi 15 giorni complessivi di congedo, da fruire in modo continuativo o frazionato
- il congedo spetta subordinatamente al fatto che l'altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito per chiusura o sospensione dell'attività (la sussistenza di tale condizione dovrà essere autocertificata al momento della presentazione della domanda).
- può essere chiesto da entrambi i genitori lavoratori, ma nella misura massima complessiva di 15 giorni
- spetta fino ai 12 anni di età del bambino (salvo figli in condizioni di handicap, per i quali non è previsto limite di età)
- il congedo può essere richiesto dai genitori naturali, ma anche nei casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, nonché nei casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice.
- dà diritto ad un'indennità pari al 50% della retribuzione (per i co.co.co., pari al 50% di 1/365 del reddito assunto a base dell’indennità di malattia), a carico INPS
- spetta sia ai lavoratori dipendenti che agli iscritti alla gestione separata (es. co.co.co.) (nell’ultima versione del decreto sono stati compresi anche i lavoratori autonomi iscritti in casse previdenziali diverse da Inps, ma in tal caso la domanda andrà presentata alla cassa di appartenenza).
L’Inps ha precisato con la circolare 45/2020 che il congedo è frazionabile solo a giornate intere, quindi non a mezze giornate e non ad ore.
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è cumulabile con le dodici giornate di permessi aggiuntivi ex l. 104/92 introdotte dall’art. 24 del d.l. 18/2020 (v. punto successivo).
In alternativa al congedo indennizzato, il lavoratore può chiedere un bonus “baby sitting” da 600 euro, che l’INPS verserà tramite “libretto famiglia”. Può richiedere il bonus solo il genitore convivente con il minore. In caso di nucleo familiare in cui sono presenti più minori, si può presentare domanda per ciascun figlio, ma comunque entro il limite complessivo di 600 euro (es. 300 euro per il primo figlio e 300 euro per il secondo figlio).
Il decreto prevede inoltre la possibilità di congedo anche per genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni (sempre subordinatamente al fatto che l'altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito). In questo caso, però, non è prevista l'indennità e il periodo di astensione (che può coincidere con il periodo di sospensione delle attività scolastiche) non comporta maturazione di contribuzione figurativa.
Come si fa richiesta?
Per i lavoratori dipendenti del settore privato:
- se il lavoratore ha già presentato la richiesta di congedo parentale “ordinario”, o se ha già presentato richiesta di prolungamento del congedo ai sensi della l. 104/92, non deve fare altro: il periodo richiesto si converte automaticamente nel “nuovo” congedo previsto dal d.l. 18/2020;
- il lavoratore che non abbia sinora presentato domande di congedo parentale può presentare la domanda ad Inps utilizzando la procedura relativa al congedo “ordinario” (tramite portale Inps o patronato), dandone comunicazione al datore di lavoro;
- il lavoratore che abbia già fruito per intero del congedo parentale ordinario, e non possa quindi utilizzare la procedura di richiesta all’Inps per tale istituto, dovrà attendere l’attivazione delle nuove procedure informatiche. Nel frattempo può tuttavia fruire del congedo (che verrà regolarizzato con successiva istanza) e il datore di lavoro sarà tenuto ad anticipare l’indennità;
- in tutti gli altri casi, dovrà essere presentata una domanda specifica, anche retroattiva al 5 marzo, nelle modalità che saranno precisate dall’INPS entro fine marzo.
- Per il congedo speciale per figli di età compresa tra 12 e 16 anni, la domanda va presentata solo al datore di lavoro, non anche all’INPS.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata (es. co.co.co):
- Per i genitori di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, può essere utilizzata la procedura di congedo già presente sul portale INPS (ci si può quindi rivolgere a INPS o a un patronato);
- Per i genitori di bambini di età compresa tra 3 e 12 anni, dovrà essere presentata una domanda specifica, anche retroattiva al 5 marzo, nelle modalità che saranno precisate dall’INPS entro fine marzo.
- Per i genitori di bambini di età superiore a 12 anni in condizione di handicap grave, dovrà essere presentata una domanda specifica, anche retroattiva al 5 marzo, nelle modalità che saranno precisate dall’INPS entro fine marzo.
L’INPS precisa che i congedi ordinari già richiesti non sono convertibili in congedi speciali ex d.l. 18/2020.
Per i lavoratori autonomi iscritti ad INPS:
- Per i genitori di bambini di età compresa tra 0 e 1 anno, può essere utilizzata la procedura di congedo già presente sul portale INPS (ci si può quindi rivolgere a INPS o a un patronato);
- Per i genitori di bambini di età compresa tra 1 e 12 anni, dovrà essere presentata una domanda specifica, anche retroattiva al 5 marzo, nelle modalità che saranno precisate dall’INPS entro fine marzo.
- Per i genitori di bambini di età superiore a 12 anni in condizione di handicap grave, dovrà essere presentata una domanda specifica, anche retroattiva al 5 marzo, nelle modalità che saranno precisate dall’INPS entro fine marzo.
L’INPS precisa che i congedi ordinari già richiesti non sono convertibili in congedi speciali ex d.l. 18/2020.
Per ottenere il bonus baby sitter (circolare Inps 44/2020)
La domanda per ottenere il bonus baby sitter, alternativo alla fruizione del congedo, è stata messa a disposizione con tre distinte modalità alternative:
- APPLICAZIONE WEB online sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
- CONTACT CENTER, numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- PATRONATI (es. Enasco 50&Più presso Confcommercio) avvalendosi del servizio offerto gratuitamente dagli stessi.
Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it
- direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS (anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali)
- tramite i servizi dei patronati
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio.
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Incremento dei permessi ex l. 104/92 (art. 24).
Per il bimestre marzo-aprile 2020, sono riconosciuti dodici giorni di permessi aggiuntivi per chi fruisce della l. 104/92, che si sommano quindi alle sei giornate (tre per marzo, tre per aprile) previste in via ordinaria dalla legge. Nel bimestre, le giornate di permesso sono quindi elevate a 18 (3+3+12).
Le dodici giornate aggiuntive possono essere fruite in modo continuativo o frazionato (anche ad ore), e anche per intero in uno solo dei due mesi del bimestre. In caso di fruizione ad ore, il massimale orario si determina come segue:
- Lavoratori a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili.
- Lavoratori a part time (orizzontale, verticale o misto): (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.
Qualora il lavoratore assista due soggetti disabili, i permessi si cumulano: nel bimestre ne spettano dunque (3+3+12 per il primo disabile) + (3+3+12 per il secondo disabile) = 36 giornate.
Allo stesso modo i permessi si cumulano qualora un soggetto disabile avente diritto ai permessi ex l. 104/92 per sé assista un altro soggetto disabile. (3+3+12 per il lavoratore disabile) + (3+3+12 per il disabile da lui assistito) = 36 giornate.
In caso di lavoratore in part time verticale o misto, i dodici giorni aggiuntivi si riproporzionano come segue:
(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.
Non si procede a riproporzionamento in caso di part time orizzontale.
Come si fa richiesta?
- Se il dipendente ha già una autorizzazione ex l. 104/92 in corso, non serve una nuova domanda; i permessi aggiuntivi sono quindi riconosciuti automaticamente, e il datore di lavoro li inserirà nelle presenze secondo le modalità ordinarie;
- Se il dipendente non ha ancora una specifica autorizzazione per i permessi ex l. 104/92, può presentare domanda con le modalità ordinarie (rivolgendosi a Inps o ad un patronato).
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Indennità una tantum a sostegno del reddito per professionisti (partita iva), co.co.co., autonomi, dipendenti del settore turismo e stabilimenti termali, operai agricoli, lavoratori dello spettacolo.
Il decreto “Cura Italia” ha previsto l’erogazione da parte di INPS di una indennità una tantum pari a 600,00 euro (imposto non assoggettato a tassazione) in favore di:
- Professionisti con partita iva e Co.co.co.
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
- Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, con reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili.
Come si fa richiesta?
Gli interessati dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici sul portale www.inps.it., anche a mezzo di patronato.
Le procedure per la richiesta devono essere precisate da INPS con apposito intervento, atteso entro la fine del mese di marzo.
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Lavoro agile
Ferme le disposizioni già adottate nelle ultime settimane (con cui è stata estesa la possibilità di utilizzare il lavoro agile in tutto il territorio nazionale, fermo il solo obbligo di comunicazione mediante il portale ClicLavoro e di consegna al dipendente dell’informativa sulla sicurezza), è stato introdotto un diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile in favore
- dei lavoratori destinatari della l. 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in situazione di gravità (art. 3, comma 3, l. 104/92)
- dei lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare persone destinatarie della l. 104/92 in situazione di gravità.
Nelle due ipotesi sopra riportate, la richiesta di lavoro agile deve essere accolta, salvo il caso in cui la modalità di smart working risulti incompatibile con le caratteristiche della prestazione (es. magazzinieri, manutentori, infermieri, camerieri, cassieri, ecc.).
Viene inoltre introdotto un diritto di priorità nell'accoglimento delle istanze di lavoro agile in favore dei dipendenti "affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa". In questo caso, il passaggio allo smart working non costituisce un diritto assoluto del lavoratore, ma solo un'ipotesi di precedenza rispetto agli altri dipendenti che dovessero presentare analoga richiesta.
Come si fa richiesta?
Non è necessario presentare richieste. Per tutta la durata dell’emergenza, è possibile ricorrere al lavoro in modalità agile, avendo cura di osservare solo i seguenti due obblighi:
a) fornire ai dipendenti interessati l’informativa in materia di sicurezza, che dovrà essere sottoscritta anche dal RLS. Una bozza dell’informativa può essere scaricata dal seguente link: www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx
b) compilare ed inviare la comunicazione sul portale clic lavoro (se non si dispone già delle credenziali, è necessario iscriversi al portale). Se necessario, gli uffici si Servizi Imprese sono a disposizione per inviare la comunicazione. Per accedere al servizio, scrivere a emergenza.lavoro@servizimprese.tn.it, allegando l'elenco dei lavoratori coinvolti.
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Assenze per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Trattamento INPS.
Il decreto ha disposto che i casi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva siano equiparati, ai fini del trattamento economico, alle assenze per malattia. È stato tuttavia precisato che tali periodi di assenza non sono validi ai fini del computo del comporto (cioè del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia protratta).
Viene invece equiparato ad un ricovero ospedaliero, sempre ai fini del trattamento INPS, l’ipotesi di lavoratore costretto ad astenersi dal lavoro a causa di una condizione di rischio legata alla sua specifica situazione di salute (es. soggetti immunodepressi, o a rischio per patologia oncologica o terapie salvavita). In presenza di certificazione medica rilasciata dai competenti organi medico legali, l’assenza dal lavoro sarà quindi considerata alla stregua di un ricovero.
Come ci si deve comportare in tali casi?
È sufficiente trasmettere all’ufficio paghe il certificato medico rilasciato al dipendente. Nelle presenze si segnerà l’assenza come malattia, e il trattamento economico relativo sarà inserito nel cedolino.