Con proprio provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha modificato i termini per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. In base alle previgenti regole, le scadenze erano le seguenti:
- entro il 30 aprile 2020: dovevano essere inviati i dati dei corrispettivi del primo trimestre 2020 da parte degli impianti di distribuzione che nel 2018 avevano erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri;
- dal prossimo mese di luglio2020: gli obblighi sarebbero stati estesi anche agli impianti che avevano erogato una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.
In considerazione delle difficoltà legate al periodo di emergenza sanitaria, sono stati prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
Resta immutato il termine del 1° gennaio 2021 previsto per l’avvio dell’obbligo per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, avevano erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
Alla luce del recente provvedimento gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorrono:
- dal 1° settembre 2020, per gli impianti che hanno erogato quantità superiori a 1,5 milionidi litri (non sono quindi più tenute distinte le ipotesi di erogazione di quantità superiori/inferiori a 3 milioni di litri);
- dal 1° gennaio 2021, per gli impianti che hanno erogato quantità inferiori a 1,5.