1) CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI IMMOBILI NON ABITATIVI
E’ stato introdotto un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio professionale. In via preliminare si precisa che tale credito:
- non è tassato;
- per il mese di marzo 2020, non è cumulabile con il credito d’imposta spettante nella misura del 60%, introdotto dal decreto liquidità per i soli immobili accatastati C/1.
Soggetti ammessi: possono usufruirne imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro. Condizione necessaria, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Per le strutture alberghiere il credito d'imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Affitto di azienda: in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o professionale, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Utilizzo del credito d'imposta: il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Cessione del credito: il credito può essere ceduto al locatore o al concedente ovvero ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
N.B.: per dare concreta attuazione al decreto si deve attenere un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
2) Evoluzione degli ISA (indici sintetici di affidabilità)
L’articolo 159 del Decreto Rilancio, con una norma di carattere programmatico, apre la possibilità che gli anni 2020 e 2021 possano essere considerati periodi d’imposta “non normali”, con conseguente previsione di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA. Per arrivare a tale conclusione si deve attendere che l’Agenzia delle entrate lo preveda con propria circolare ovvero con apposito decreto.
E’ stato inoltre previsto che, nella definizione delle strategie di controllo per il periodo d’imposta 2018, l’amministrazione finanziaria terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA per il 2019.
3) PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Il decreto contiene delle misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese. Si prevede che per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di Spa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo con sede Italia, spetta un credito d'imposta pari al 20%.
L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.
Per beneficiare di tale bonus sono richiesti i seguenti requisiti:
- i ricavi relativi al periodo di imposta 2019 devono essere superiori a 5 milioni di euro. L’applicazione riguarda un numero ridotto di imprese;
- la riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente deve essere non inferiore al 33%;
- aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
4) CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Il decreto introduce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80 mila euro, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.
Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:
- quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- gli acquisti di arredi di sicurezza;
- quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).
Il credito d'imposta è:
- cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021;
- cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
N.B.: seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all'incentivo in esame.