In sede di conversione in legge del Decreto “Rilancio” è stato abrogato, con effetto dal 19 luglio 2020, il primo comma dell’art. 81 del DL n.34/2020 stabilendo, di conseguenza, che i DURC, come gli altri certificati e attestati, se in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza, inizialmente fissato al 31 luglio 2020;

Alla luce di quanto sopra l’INAIL, con Nota n. 9466 del 3 agosto 2020, ha evidenziato che la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza non comporta anche la proroga del periodo di validità dei DURC on line, in quanto l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del DL n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, non è incluso nell’elenco delle disposizioni contenute nell’Allegato 1 del DL n.83/2020.

In virtù di tale disposizione, i documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC On Line) che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 (ossia per i 90 giorni successivi al 31 luglio 2020) e non fino al 13 gennaio 2021 (90 giorni successivi al 15 ottobre 2020).

In aggiunta a quanto sopra, l’INAIL precisa che tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un DURC on line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo DURC on line, devono ritenere valido tale documento fino al 29ottobre 2020, senza procedere ad una nuova interrogazione;

L’istituto evidenzia, infine, che le suddette disposizioni devono essere coordinate con quanto disposto dall’articolo 8, comma 10 del DL n. 76/2020 (Decreto “Semplificazioni”) in materia di contratti pubblici (gare di appalto). Ai sensi di tale articolo, i documenti di regolarità contributiva, collegati a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal DL n. 76/2020 ovvero ad appalti, affidamenti diretti o procedure di gara con scadenza dal 17 luglio 2020, non beneficiano dellaproroga al 29 ottobre 2020.