Il decreto Rilancio ha apportato alcune modifiche al  c.d. Decreto Cura-Italia. Per effetto di tali modifiche qualche soggetto che non aveva diritto di presentare ovvero non ha presentato,  per il mese di marzo 2020,  l’istanza all’INPS per  beneficiare del  bonus di 600 euro ora ne ha la possibilità. Le modifiche legislative sono le seguenti:

1) Modifiche all’articolo 31 del decreto Cura Italia in materia di divieto di cumulo tra indennità (art. 75)

Viene ora disposta la cumulabilità tra l’assegno ordinario di invalidità e le indennità previste nel Decreto Cura Italia in favore dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all’art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (di cui all’art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all’art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all’art. 30), dei lavoratori dello spettacolo (di cui all’art. 38) e dei lavoratori autonomi e dipendenti che abbiano sospeso, ridotto o cessato la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (di cui all’art. 44).

2) Remissione in termini per mese di marzo 2020 (art. 84)

L’art. 84  del decreto Rilancio, al comma 14, concede 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19 maggio 2020, per presentare le domande di cui agli art. 27,28,29,30 e 38, relative al mese di marzo 2020, del Decreto 18/2020 (c.d. Decreto Cura-Italia)