La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi prevede i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabil ed indicare sulle fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art.1 Legge n . 160/2019.

Tale obblighi interessano l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari” (ai quali è spetta credito d’imposta del 6%), sia quelli materiali e immateriali “4.0” (ai quali spetta un credito d’imposta rispettivamente del 40% o del 15%).

Si ricorda che:

- non possono beneficiare dell’agevolazione gli acquisti dei beni indicati nell’art. 164, comma 1, del TUIR (es: autoveicoli, autocarav, ciclomotori e motocicli).

- Il credito d’imposta per investimenti spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 - ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, sia accettato l’ordine e siano stati pagati acconti nella misura almeno del 20 % del costo di acquisto - acquisiscano beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa.

Per effetto della disposizione di legge sopra citata, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa (Ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 commi da 184 a 194 della L. 160/2019”), il tutto a pena di revoca dell’agevolazione fiscale.

Sulla delicata questione, si è di recente espressa l’Agenzia delle entrate chiarendo come auto-regolarizzareme, da parte del beneficiario del credito, la fattura carente di tali riferimenti:

fatture cartacee: in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;

fatture elettroniche: sono previste due modalità di auto-regolarizzazione della fattura ricevuta sulla quale non sono riportati i necessari riferimenti normativi:

 a) è consentito al beneficiario dell’agevolazione di apporre la dicitura richiesta dalla norma sulla stampa cartacea del documento con scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;

 b) in alternativa è possibile procedere all’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, nel rispetto delle modalità indicate nella circolare n. 14/E/2019, nella quale è stato precisato che vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione n. 46/E/2017, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.