Il “decreto rilancio” è stato approvato dal Governo lo scorso 14 maggio ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 19 maggio.
Di seguito si sintetizzano i principali contenuti degli interventi in materia di lavoro.
1. Estensione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali (Fondi di solidarietà, Cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga).
Il decreto legge 18/2020 aveva previsto la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali (Fondi di solidarietà, Cassa integrazione ordinaria e Cassa integrazione in deroga) con la causale "emergenza Covid-19" per un periodo massimo di nove settimane, fruibili dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Il nuovo decreto prevede che i datori di lavoro che dovessero terminare le nove settimane inizialmente previste potranno richiedere ulteriori cinque settimane di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, da fruire entro il 31 agosto.
Per i periodi successivi al 31 agosto potranno essere inoltre richieste, se necessario, ulteriori quattro settimane, da fruire entro il 31 ottobre 2020[1].
I soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere/congressi, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche potranno tuttavia fruire di tali ulteriori quattro settimane anche in periodi antecedenti al 1° settembre.
Una novità importante riguarda la Cassa integrazione in deroga, le cui procedure hanno fatto registrare sino ad oggi significativi ritardi nei pagamenti. Il nuovo decreto prevede che le domande dovranno essere d'ora in poi presentate dai datori di lavoro direttamente ad Inps, evitando in tal modo la fase procedurale sinora curata dalle Regioni. Sarà quindi direttamente l'Istituto ad autorizzare il ricorso alla cassa integrazione in deroga e ad erogare le relative prestazioni.
Tale novità non riguarda tuttavia le aziende interessate a procedure di cassa integrazione in deroga nelle province di Trento e di Bolzano, per le quali la procedura resta invariata: la richiesta andrà quindi inviata all'ente locale e il pagamento delle prestazioni avverrà tramite i Fondi di solidarietà territoriali.
Il nuovo decreto ha reintrodotto la fase di informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati[2], che deve essere svolta (anche in via telematica) entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione inviata alle OO.SS.
È stato inoltre disposto che ai beneficiari dell’assegno ordinario sia riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare previsto dal d.l. 69/1988.
2. Limitazioni ai licenziamenti (artt. 80)
Viene parzialmente modificato l’art. 46 del DL Cura Italia, relativo al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Le procedure di licenziamento collettivo, ex L. 223/91, restano precluse non più fino al 17 maggio ma fino al 17 agosto 2020 ovvero per 5 mesi. Lo stesso dicasi per le procedure pendenti avviate successivamente a 23 febbraio. Risultano inoltre sospese per il medesimo periodo, le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in capo ad aziende con più di 15 dipendenti ex art. L. 604/1966.
Per la generalità dei datori di lavoro, in ogni caso,non sarà possibile recedere dai rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo sino alla data del 17 agosto 2020[3].
Il decreto precisa inoltre che i datori di lavoro che hanno effettuato licenziamenti nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo (data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) possono revocare il licenziamento, a patto che effettuino contestualmente richiesta di accesso alla cassa integrazione decorrente dal periodo di efficacia del licenziamento. In questo caso il rapporto di lavoro potrà essere ripristinato, senza soluzione di continuità, e senza oneri o sanzioni per il datore di lavoro.
3. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 65)
Il d.l. prevede che, al fine di sostenere e contribuire ai costi salariali delle imprese, le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possano concedere aiuti di Stato, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme.
Le caratteristiche di tali aiuti sono le seguenti:
- destinatarie degli aiuti sono le imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni particolarmente colpite dalla pandemia;
- le sovvenzioni sono finalizzate ad evitare licenziamenti di dipendenti a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19;
- il personale che beneficia degli aiuti dovrà svolgere effettivamente, ed in modo continuativo, l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto;
- l’erogazione della sovvenzione è prevista per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore;
- la sovvenzione mensile non potrà superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
Si precisa inoltre che la sovvenzione mensile potrà essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali.
Gli aiuti disciplinati dalla norma non possono comunque, in nessun caso, consistere nei trattamenti di integrazione salariale.
La possibilità effettiva di accedere a tali sovvenzioni dipende però dalle risorse che saranno stanziate dagli enti locali interessati e dalle normative che gli stessi detteranno per disciplinare gli interventi. Si tratta quindi di una misura ad oggi non attiva.
4. Estensione del congedo parentale straordinario e dei "bonus baby-sitter" (art. 72)
I giorni di congedo straordinario per i genitori di figli di età non superiore a 12 anni vengono aumentati a 30 complessivi (si aggiungono quindi ulteriori 15 giorni ai 15 inizialmente previsti dall'art. 23 del Decreto Cura Italia), da fruirsi nel periodo compreso dal 5 marzo al 31 luglio del 2020[4]. Durante tale periodo, lo si ricorda, il genitore beneficiario percepirà un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione sarà figurativa.
Quanto ai lavoratori con figli di età superiore a 12 anni ma inferiore a 16 anni, il Decreto Rilancio conferma il diritto all’astensione dal lavoro non retribuita durante il periodo di sospensione dei servizi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado. L'astensione lavorativa non retribuita è ammessa a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il decreto 34/2020 modifica però la norma, estendendola a tutti i lavoratori con figli di età inferiore ad anni 16. In conseguenza di tale modifica, i genitori di bambini sino a 12 anni di età potranno:
- fruire dei 30 giorni di congedo parentale straordinario indennizzato al 50%;
- una volta esaurito il congedo indennizzato, proseguire l’assenza dal lavoro (non retribuita) per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi (possibilità prima non prevista).
Quanto al cosiddetto "bonus baby-sitter", che può essere fruito in alternativa ai periodi di congedo di cui sopra, esso viene elevato a 1.200 euro (da cui dovrà scomputarsi il bonus eventualmente già fruito).
Oltre alle ipotesi già previste dal Decreto Cura Italia, il bonus potrà essere erogato anche "per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia".
Il beneficio è escluso nel caso in cui già venga percepito il bonus asili nido.
5. Estensione dei permessi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 74)
In relazione ai mesi di maggio e giugno 2020 vengono previste ulteriori 12 giornate di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I giorni di permesso per l'assistenza di soggetti disabili di cui al paragrafo precedente potranno essere cumulati con le tre giornate mensili spettanti ai sensi dell'art. 33 dalla legge 104/1992. Pertanto dal 1 maggio al 30 giugno, gli aventi diritto avranno a disposizione complessivamente 18 giornate di permesso (3 per ciascun mese più 12 aggiuntivi nel bimestre).
6. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84)
In continuità con le previsioni del decreto “Cura Italia”, sono state confermate ed estese le indennità previste a favore di alcune tipologie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica. Le indennità previste dal nuovo decreto sono le seguenti:
1) In favore deititolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:
- per il mese di aprile 2020 verranno erogati 600 euro. Qualora tali soggetti abbiano già beneficiato dell'indennità di pari importo prevista per il mese di marzo 2020 (art. 27 del Decreto Cura Italia), l'erogazione dell'indennità avverrà in automatico, quindi senza dover presentare una nuova domanda;
- per il mese di maggio 2020,verranno erogati 1.000 euro a condizione che il collaboratore abbia cessato il rapporto di lavoro prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio[5].
2) In favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che siano già beneficiari dell'indennità prevista per il mese di marzo 2020 dall'art. 28 del Decreto Cura Italia verrà erogata in automatico, quindi senza dover presentare una nuova domanda, un'ulteriore somma pari a 600 euro per il mese di aprile 2020.
3) In favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbianocessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che siano già beneficiari dell'indennità prevista per il mese di marzo 2020 dall'art. 29 del Decreto Cura Italia:
- per il mese di aprile 2020, verrà erogata un'ulteriore somma pari a 600 euro.
- per il mese di maggio 2020, verrà erogata un'ulteriore somma pari a 1.000 euro.
Le medesime indennità verranno erogate anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
4) In favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo che siano già beneficiari dell'indennità prevista per il mese di marzo 2020 dall'art. 30 del Decreto Cura Italia, verrà erogata un'ulteriore somma pari a 500 euro.
5) Previa apposita domanda, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del Decreto Cura Italia, viene erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Per accedere alle indennità tali soggetti non dovranno essere titolari di rapporti di lavoro dipendente o titolari di pensione al momento della domanda.
6) Previa apposita domanda viene inoltre riconosciuta un'indennità di 600 euro sia per il mese di aprile 2020 sia per quello di maggio 2020 in favore delle seguenti categorie di lavoratori, a condizione che i destinatari non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non intermittente e che non siano titolari di pensione:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
7) Previa apposita domanda da inoltrare a mezzo di un patronato viene inoltre riconosciuta un'indennità di 500 euro sia per il mese di aprile 2020 sia per quello di maggio 2020 in favore dei lavoratori domestici titolari, alla data del 23 febbraio 2020, di uno o più contratti di lavoro per una prestazione settimanale complessiva superiore a dieci ore. L'indennità non spetta ai lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro, ai titolari di pensione (salvo il caso dei titolari di assegno ordinario di invalidità) e ai lavoratori che abbiano in corso un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Le indennità elencate ai punti numerici precedenti non sono tra loro cumulabili.
I soggetti appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza potranno fruire delle indennità di cui sopra solo qualora l'importo percepito a titolo di reddito di cittadinanza sia inferiore a quello previsto per l'indennità. In questi casi si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare previsto per l'indennità in relazione a ciascuna mensilità. Qualora invece il beneficio del reddito di cittadinanza fosse superiore all'importo delle indennità, il soggetto non avrà diritto ad alcuna erogazione aggiuntiva.
Per coloro che non vi avessero ancora provveduto, il termine di scadenza per la presentazione delle domande all'INPS volte all'erogazione delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia in relazione al mese di marzo 2020 è pari a 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.
7. Lavoro agile (art. 90).
Il DL Rilancio va ad ampliare la possibilità di utilizzo del lavoro agile.
L’art. 39 del DL Cura Italia aveva introdotto il diritto di precedenza nella richiesta di lavoro agile per i lavoratori disabili di cui alla L. 104/92 in condizione di gravità e per i lavoratori che avessero nel loro nucleo famigliare persone destinatarie della L. 104/92 in condizione di gravità. Era stato inoltre prevista una priorità per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa e immunodepressi.
Con l’art. 96 del DL Rilancio è stato esteso il diritto a richiedere il lavoro agile anche a quei lavoratori genitori,con almeno un figlio minore di 14 anni.
Nel nucleo familiare non deve essere presente altro genitore titolare di sostegno al reddito o non lavoratore. Non è richiesto l’accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore. Restano però l’obbligo di informazione del dipendente in materia di sicurezza e quello relativo alla comunicazione obbligatoria al Ministero in relazione all’attivazione dello smart working.
Il lavoratore potrà utilizzare anche i propri strumenti informatici, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
La richiesta di lavoro agile potrà essere negata qualora risulti incompatibile con le caratteristiche della prestazione (es. magazzinieri, camerieri, manutentori, ecc.).
Viene inoltre ribadita la possibilità di estendere il lavoro agile nelle forme semplificate, da intendersi senza accordo delle parti, per tutta la durata dell’emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
8. Disposizioni in materia di proroghe e rinnovi dei contratti a termine (art. 93)
Per far fronte al riavvio delle attività dopo l’emergenza è stata introdotta una deroga per quanto riguarda le proroghe ed i rinnovi nei contratti a tempo determinato. Sino al 30 agosto 2020 sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’art. 19 D. Lgs. 81/2015.
Per come è formulata la norma non vi è tuttavia evidenza che si possa derogare al vincolo dello stop and go in caso di rinnovo di contratto con lo stesso lavoratore[6].
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[1] I fondi per il finanziamento delle ulteriori quattro settimane sono stati previsti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro in un apposito capitolo di bilancio. Il decreto tuttavia non prevede che le risorse siano già a disposizione, ma stabilisce che le stesse potranno essere trasferite a Inps e Fondi per il rifinanziamento degli ammortizzatori nel periodo 1 settembre - 31 ottobre 2020.
[2]Già prevista dal d.l. 18/2020, poi abrogata in sede di conversione in legge.
[3]La norma non si applica ai casi di licenziamento per mancato superamento della prova, per superamento del periodo di comporto, nonché per recesso al termine del periodo formativo nel contratto di apprendistato.
[4] Per la descrizione dell'istituto e le modalità di accesso e fruizione si rimanda alla nostre circolari n. 5NL/2020 e 6 NL/2020.
[5] La disposizione normativa non prevede una data alla quale il contratto di collaborazione debba risultare attivo prima della cassazione. Tuttavia una lettura coordinata con l'art. 27 del Decreto Cura Italia farebbe propendere per un'interpretazione della norma secondo cui il rapporto di collaborazione dovrebbe risultare attivo almeno alla data del 23 febbraio 2020, con esclusione dal beneficio dei titolari di rapporti di collaborazione cessati prima di tale data.
[6]Questa norma si abbina alla disposizione del Decreto Cura Italia di cui all’art. 19 bis, per cui vi è una situazione paradossale, ove le aziende in cassa integrazione possono, per la durata dell’ammortizzatore sociale, prorogare o rinnovare contratti a termine senza rispettare lo stop and go tra un contratto e l’altro e in virtù del nuovo DL Rilancio, sino al 30 agosto, non rispettare nemmeno l’obbligo della causale. Il datore che non applica la cassa integrazione invece può prorogare o rinnovare il contratto senza causale con lo stesso lavoratore assunto alla data del 23 febbraio 2020, ma deve rispettare lo stop and go. Se il datore vuole effettuare un rinnovo con un lavoratore cessato dopo il 23 febbraio dovrà rispettare la causale e lo stop and go.