Circolare N.F. n°8 del 29/05/2020
Nella presente circolare sono evidenziati i numerosi bonus e contributi introdotti dal Governo per fare fronte alla crisi economica connessa all’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di aiutare nella fase di ripartenza le imprese ed i professionisti italiani.
CREDITO IMPOSTA LOCAZIONE IMMOBILI (NON ABITATIVI)
E’ introdotto un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio professionale. Il credito spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Si precisa che tale credito non è tassato ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, inoltre, per il mese di marzo 2020, non è cumulabile con il credito d’imposta introdotto dal Decreto liquidità con valenza per i soli immobili accatastati C/1.
Possono usufruirne le imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro. Non vi sono limiti di volume d’affari per strutture alberghiere ed agrituristiche.
Condizione necessaria, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del 2019.
N.B. per quanto riguarda le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, cambia il riferimento temporale e rileva il periodo: aprile-maggio-giugno 2020.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o professionale, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 ovvero nella dichiarazione dei redditi di sostenimento della spesa, ed in ogni caso successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Cessione del credito: fino alla data del 31 dicembre 2021 il credito può essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti (ivi compresi le banche ed intermediari finanziari).
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Per fare fronte alle spese di sanificazione, alle imprese, ai professionisti, agli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta del 60% (fino all'importo massimo di 60 mila euro) sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 a titolo di:
- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale quali: mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi alle norme di sicurezza, detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi alle norme di sicurezza, incluse le spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione;
Tale credito
- può essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi nel periodo d’imposta di sostenimento delle spese ovvero in compensazione nel modello F24;
- non è tassato ai fini imposte dirette ed IRAP.
Cessione del credito: fino alla data del 31 dicembre 2021 il credito può essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti (ivi compresi le banche ed intermediari finanziari).
N.B.: per avere la concreta attuazione del bonus fiscale si deve attendere la pubblicazione di un apposito decreto.
CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Per incentivare l’adozione di misure necessarie per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro alle imprese, ai professionisti in luoghi aperti al pubblico individuati da un apposito allegato al Decreto Rilancio, alle associazioni, alle fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80 mila euro.
Attività comprese nell’allegato: fra le attività individuate dall’allegato sopra citato, si evidenziano le seguenti: Alberghi, Rifugi di Montagna, Affittacamere, Case per Vacanze, B&B, Residence, Campeggi, Ristoranti, Gelaterie e Pasticcerie, Bar, Agenzie di Viaggio, Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, Organizzazione di convegni e fiere.
Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per fare rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, compresi:
- quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense,
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- gli acquisti di arredi di sicurezza;
- quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti).
Il credito d'imposta è:
- cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 2021;
Cessione del credito: fino alla data del 31 dicembre 2021 il credito può essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti (ivi compresi le banche ed intermediari finanziari)
N.B.: per dare attuazione al decreto si deve attendere la pubblicazione di un apposito decreto ministeriale.
CREDITO D’IMPOSTA VACANZE
Al fine di incentivare il turismo italiano, per il periodo d’imposta 2020, è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40 mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive.
In particolare:
- il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;
- le spese devono essere sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- Il credito è fruibile nella misura dell’80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20% in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;
- il pagamento del servizio deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi dalle agenzie di viaggio e tour operator;
- lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi (es. albergatore) sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
Per beneficiare del credito d’imposta sono richieste numerose condizioni fra le quali si ricorda:
- le spese devono essere sostenute in unica soluzione presso un’impresa turistico-ricettiva;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o da un documento commerciale dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
N.B.: è necessario attendere un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in commento.