Proroga delle 5 settimane : riguardo alla Cassa Integrazione ordinaria e all’assegno ordinario, si conferma la proroga di 5 settimane di cassa solo dopo aver usufruito delle 9 settimane previste dal DPCM di marzo. Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda. Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

Termine di presentazione delle domande: Il decreto legge n. 34/2020 introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito. Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.
Attenzione :Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Ulteriore proroga: in considerazione della tecnica legislativa utilizzata, le ulteriori 4 settimane da godere dal 1 settembre al 31 ottobre, si fa rinvio a più dettagliate istruzioni, una volta realizzatesi le condizioni fissate dalla norma.

Assegno Nucleo Familiare: Ulteriori principali novità sono la concessione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare (ANF) troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS a seguito della sospensione o riduzione dell’attività a seguito dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Modello SR41 invio : sia in caso di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. In particolare, per domande con periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e siano state già autorizzate, i datori di lavoro, devono comunicare all’INPS i dati necessari con il modello SR41 entro l’8 giugno prossimo, quale termine ordinatorio. Il termine non è perentorio, quindi si suggerisce di inviare gli SR41 il prima possibile ma anche dopo l'8 giugno.

Ulteriore novità :  di rilievo prevista dal decreto consiste nella previsione che le ulteriori 5 (più 4) settimane di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto. Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.