A partire dal prossimo 1 luglio 2020, il limite al trasferimento di denaro contante fra soggetti diversi siano esse persone fisiche o giuridiche, è ridotto a 2.000 euro, in luogo dei 3.000 euro applicabili fino alla data del 30 giugno 2020.

Per effetto della novità legislativa, a partire dal prossimo 1° luglio 2020, le transazioni di importo superiore a 1.999,99 euro dovranno essere effettuate con modalità di pagamento tracciabili (es. assegni, carte di credito,  bancomat, bonifico, ecc.). Il trasferimento superiore al limite sopracitato, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Aspetto sanzionatorio: il mancato rispetto del limite normativo è cosi sanzionato:

a) 2.000 euro per le violazioni commesse dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

b) 1.000 euro per le violazioni commesse dal gennaio 2022.

La sanzione è applicabile ad entrambe le parti, sia in capo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche in capo a colui che ha ricevuto le somme in contanti.

Alcune fattispecie: le limitazioni all’uso del denaro contante si applicano a tutti i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi, a prescindere dalla loro motivazione.  Vi rientrano ad esempio:

  • trasferimenti di denaro per pagamento di acquisti nell’ambito dei rapporti commerciali (es. pagamento di fatture);
  • finanziamento soci/versamenti in conto capitale;
  • prelievo di utili da parte di società di persone;
  • pagamento di dividendi nelle società di capitali;
  • pagamento di prestazioni professionali;
  • donazioni di denaro ai familiari (es: genitori/figli).