Con Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, pubblicato a seguito dell’ottenuta autorizzazione comunitaria, l’INPS ha dato le specifiche per ottenere l’esonero contributivo ai sensi dell’art. 3 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, eccetto quelli agricoli, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa antecedente al Decreto Agosto (quindi D.L. 18/2020 “Cura Italia” e D.L. 34/2020 “Rilancio) e che non abbiano fruito degli ulteriori trattamenti di cassa integrazione previsti dal medesimo Decreto nell’anno 2020.