L'articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni (compresi i referendum), tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali (compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, anche se vi partecipano volontariamente) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle relative operazioni.
Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Infatti, l'unità di misura sono i "giorni di assenza" dal lavoro e non un parametro orario (vedi Cassazione n. 8400 del 12 giugno 2002 e n. 11830 del 19 settembre 2001).
In sintesi, quindi, ai lavoratori interessati deve essere garantito:
- lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
- un'ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest'ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza.
Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l'indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.
AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL DEL TERZIARIO
Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni
Nel caso di un dipendente del settore commercio che lavora 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato) per 40 ore e riposa la domenica, è prevista una quota retributiva in aggiunta all'ordinaria retribuzione (1/26 della retribuzione mensile) o, in alternativa, un riposo compensativo, per la domenica trascorsa alle urne.
Quindi, al lavoratore che svolge funzioni elettorali la domenica, il lunedì e il martedì (operazioni di scrutinio), va indennizzata (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica poiché il lunedì e il martedì (e l'eventuale sabato qualora fosse necessario recarsi al seggio in tale giornata per la preparazione delle operazioni di voto) sono giorni lavorativi e, conseguentemente, retribuiti con retribuzione ordinaria.
Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni
Anche il dipendente del settore commercio che lavora 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e che svolge funzioni elettorali il sabato (eventuale), la domenica, il lunedì e il martedì (per le operazioni di scrutinio) ha diritto all'indennizzo (quota aggiuntiva o riposo compensativo) per la sola domenica poiché il sabato non dà diritto al recupero in quanto è contrattualmente considerato "giornata lavorativa a zero ore" (cfr comunicato Confcommercio n. 19 del 28 marzo 2006, prot. 732).